Art. 15
Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l' emergenza, nonché dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attività relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.