Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 14
 
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l' elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993
2 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993