Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 12
 
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996
2 Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.