Art. 12
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall'
articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996
2 Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.