Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 11
 
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992