Art. 1
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalità.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020