Art. 5
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonché della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.