Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 35
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attivitą svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.