Art. 32
I Comuni, singoli e associati, le Comunitą montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attivitą dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attivitą.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attivitą svolte.