Art. 3
Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.