Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.