Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2016

Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.
Art. 4
 Rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33,
e successive modificazioni e integrazioni
Il limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato per l' anno 1984 con l' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 480 milioni a decorrere dall' anno 1986. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2008 vengono ridotte di lire 480 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, nell' anno 1986, il limite di impegno di lire 480 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 480 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.440 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.440 milioni.
Al predetto onere di lire 1.440 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - dal capitolo 8329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Sul precitato capitolo 8357 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 480 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.