Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

Art. 7 bis

(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)

(1)

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell'esame di cui all' art. 3, c. 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2.

( ABROGATO )

(4)

3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.

(2)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008

Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.