Art. 14
Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.