Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Art. 9
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 150, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 28/2017