Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Art. 7 ter
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023