Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Art. 7 ter
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6 Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8 Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16 Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18 Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19 Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023