Art. 7
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1º agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1 Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6 Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8 Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9 Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10 Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14 Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.