Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Art. 13
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3 Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.