Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2Articolo 7 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
3Articolo 7 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
TITOLO I
 NORME IN MATERIA DI CACCIA
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 3, L. R. 30/1999
3Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 7, L. R. 13/2000
4Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 21/1993
2Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 4, L. R. 30/1999
3Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
2Terzo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
3Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L. R. 30/1999
4Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 7
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 7 bis
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
6Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 7 ter
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Primo comma abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 10, L. R. 30/1999
3Articolo abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
TITOLO III
 NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI
E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA
Art. 9
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999
2Comma 2 sostituito da art. 150, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
TITOLO IV
 NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1990
2Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
TITOLO V
 NORME IN MATERIA DI PESCA
Art. 13
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.