﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, esuccessive modificazioni ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Nei casi previsti dall' articolo 4,  sesto  comma,  della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a  titolo  diverso dalla proprietà o  da  altro  diritto  reale  di  godimento possono presentare la domanda per  ottenere  le  provvidenze previste dalla legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63, entro  60  giorni  dalla  data  di   effettiva   demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione   dell' edificio  sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della  presente legge, il termine di 60 giorni per  la  presentazione  della domanda decorre dalla predetta data.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Negli  stessi  casi  di  cui  al  comma  precedente,   la possibilità per i titolari del diritto di proprietà  o  di altro  diritto  reale  di  godimento     sull' immobile   di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, alla legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  deve  intendersi esclusa - in via di interpretazione  autentica  -  quando  i soggetti sopra  richiamati  non  abbiano  presentato  alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  o  la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti  soggettivi  essenziali  per   l' accoglimento della domanda utilmente presentata  ai  sensi  della  citata legge regionale 20 giugno 1977, n.  30.</p><p style="text-align: justify;">I contributi eventualmente  concessi  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente  articolo,  ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge  regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza  di  ogni  altro requisito,  quando  la  domanda  di  contributo  sia   stata presentata entro i termini indicati dall' articolo 4,  sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La previsione di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, si  applica,  con  le stesse modalità ed alle  medesime  condizioni,  anche  agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In deroga a quanto  disposto   dall' articolo  8,  quarto comma, della legge  regionale  4  luglio  1979,  n.  35,  ai soggetti  che  non  abbiano  stipulato  le  convenzioni  ivi richiamate possono essere  tuttavia  concessi  i  contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  con  estensione  delle  opere  di  cui all' articolo  5,  primo  comma,  lettere  b)  e  c),  della medesima legge regionale, purché alla  data  del  9  luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione  sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della  più  volte richiamata legge regionale n.  30 del 1977.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente  adottati  fino   all' entrata  in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In deroga a quanto  disposto   dall' articolo  8,  quarto comma, della  legge  regionale  4  luglio  1979,  n.  35,  i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma,  lettera b),  della  legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,   e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  concessi anche sul costo delle opere di cui  all' articolo  5,  primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n.  30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati  all' estero  o residenti in altri  Comuni  del  territorio  nazionale,  per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di  ricettività  abitativa,  anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti  salvi  i  provvedimenti  di  concessione  dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in  vigore  della  presente  legge   in   conformità   alle previsioni del precedente comma.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nei casi in cui  il  termine  per  la  presentazione  dei progetti esecutivi per le opere di riparazione  sia  decorso inutilmente, non trova applicazione   l' articolo  9,  terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Anche   in    deroga    alle    disposizioni    contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, sono estese  in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato -  a  cura della  Regione   -   il   provvedimento   di   cancellazione dell' edificio   dagli   elenchi    approvati    ai    sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20  giugno  1977,  n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Il termine di 60  giorni  indicato  al  primo  comma  del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio  1979,  n. 35,   decorre   dalla   notifica   del   provvedimento    di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia  già  stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della  domanda  di  contributo  decorre  dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;">I titolari degli edifici  cui  sia  stato  notificato  il provvedimento  di  cancellazione  dagli  elenchi,  i   quali abbiano comunque titolo a conseguire le  provvidenze  recate dalle leggi di intervento a favore delle  zone  terremotate, possono presentare  la  relativa  domanda  entro  lo  stesso termine di 60 giorni.</p><p style="text-align: justify;">Il progetto  relativo   all' intervento  richiesto  dagli interessati dovrà essere presentato entro e non  oltre  sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.</p><p style="text-align: justify;">Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale  9 agosto 1985, n.  36.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, ter mine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  esecutivi  eventualmente  presentati   prima dell' entrata  in  vigore  della  presente  legge  oltre  la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributo eventualmente già respinte  per ragioni  connesse  al  ritardo   nella   presentazione   dei progetti, possono essere ripresentate entro  il  termine  di cui al precedente primo comma.</p><p style="text-align: justify;">Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   trovano applicazione nei Comuni  non  compresi  nella  delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Su domanda da presentarsi presso la  Segreteria  generale straordinaria entro il termine di 60 giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere,  nei  limiti  e  alle condizioni di  cui  ai  commi  successivi,  i  finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge  regionale  4  luglio 1979, n.  35,  per  il  completamento  degli  interventi  di recupero statico e funzionale o  di  ricostruzione  di  case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi  rimasti sospesi a cagione delle difficoltà  finanziarie  incontrate dal beneficiario.</p><p style="text-align: justify;">Il finanziamento di cui al comma precedente è  accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55  della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53 - agli edifici  per il cui recupero  o  ricostruzione  siano  stati  concessi  i benefici previsti dalla legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17, 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati  concessi  i  contributi  ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.</p><p style="text-align: justify;">Sono  tuttavia  ammesse  a   finanziamento   le   perizie suppletive e di variante  al  progetto  principale  motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al  rispetto  delle norme e dei requisiti  funzionali  relativi  alla  categoria delle opere di cui trattasi.</p><p style="text-align: justify;">Il  finanziamento  di  cui  ai  precedenti  commi   viene diminuito  dell' importo  corrispondente  al  contributo  in conto capitale concesso in forza  delle  leggi  regionali  7 giugno 1976, n.  17, 20 giugno 1977, n.  30, e  23  dicembre 1977, n.  63, nonché   dell' importo  del  mutuo  agevolato eventualmente contratto sulla parte di  spesa  del  progetto non coperta dal contributo in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">Le domande presentate ai sensi  dell' articolo  20  della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35,  per  la  riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono  valide agli  effetti  del  conseguimento  dei   benefici   previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35.</p><p style="text-align: justify;">I   provvedimenti   di   concessione    dei    contributi eventualmente adottati ai sensi  della  sopraindicata  norma regionale sono revocati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata  ad  assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai  Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della  presente  legge, per il recupero statico e funzionale di  edifici  adibiti  a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.</p><p style="text-align: justify;">La domanda  per  ottenere  il  rimborso  delle  spese  in questione va presentata entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata  sulla base della  spesa  effettivamente  sostenuta  e  debitamente documentata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 65, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di  cui   all' articolo  55  della  legge regionale  4   luglio   1979,   n.   35,   come   sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche  nei confronti dei soggetti beneficiari dei  contributi  previsti dal Titolo III, Capi  I  e  II,  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, che abbiano acquistato un  alloggio  dopo  gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della  legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione del  contributo,  si  dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla  data  di stipulazione del contratto  di  acquisto  ovvero  ai  prezzi fissati con  il    DPGR    26  gennaio  1978,  n.  067/Pres. qualora il contratto  fosse  stato  stipulato  anteriormente all' 1 giugno 1978.</p><p style="text-align: justify;">Non possono conseguire i  benefici  previsti  dal  Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:<p style="text-align: justify;">a) i negozi che non attengono all' acquisto del  diritto  di    proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;</p><p style="text-align: justify;">b) ( ABROGATA ).</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Il termine per la presentazione al Comune  del  contratto di acquisto dell' alloggio, ai fini  del  conseguimento  dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della legge  regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  è fissato al 31 dicembre 1990, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per  i  soggetti  ammessi   ai   contributi,   ai   sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35,  il  termine  per  la  presentazione  del  contratto  di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere  dalla  data  di comunicazione  del  Decreto  del  Presidente  della   Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, alla  legge  regionale  23  dicembre 1977, n.  63, in seguito alla notifica  non  anteriore  alla presente    legge       dell' ordinanza    di    demolizione dell' edificio,   in   base   alle   disposizioni   di   cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di  comunicazione del decreto di accoglimento  di  massima  della  domanda  di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modifiche   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile  a trasferire  il  contributo  in  altro   Comune,   ai   sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto  di acquisto  va  presentato  entro  sei  mesi  dalla  data   di comunicazione del decreto di accoglimento della  domanda  di contributo  disposto  dal  Sindaco  del  Comune   di   nuova residenza.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">In caso di diniego  dell' autorizzazione  assessorile  al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per  la presentazione del contratto di acquisto  al  Comune  ove  è maturato il diritto   dell' interessato  alla  ricostruzione decorre dalla data di  comunicazione  del  provvedimento  di diniego.</p><p style="text-align: justify;">Lo stesso termine di  sei  mesi  decorre  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge  se  i  provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati  assunti anteriormente alla predetta data.</p><p style="text-align: justify;">L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d' acquisto  nei termini stabiliti dal presente articolo può  chiedere,  con domanda   motivata,   proroga,    che,    se    riconosciuta giustificata,  è   concessa   dal   Sindaco,   sentita   la Commissione consiliare di cui all' articolo 17  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.<p><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 64, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 65, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina del settimo comma da  art. 82, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 24/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del decimo comma da art. 8, comma 1, L. R. 24/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole soppresse al terzo comma da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Le disposizioni della lettera b) di cui al terzo comma, gia' soppressa dall' articolo 66, comma 3, L.R. 50/90, sono ritenute inapplicabili sin dalla loro entrata in vigore dall' articolo 50, comma 1, L.R. 37/93.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, comma 3, L. R. 37/1993</p></p></p></body></html>