Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 69

Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al settimo comma del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ter mine già prorogato al 31 dicembre 1986 dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.