﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre  1980,  n.  45,  i  benefici  ivi  previsti  dagli articoli 3, 4 e  5  sono  estesi,  in  forma  di  contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui  confronti,  alla data di entrata in vigore della  predetta  legge  regionale, fosse  già  stato  emanato  il  formale  provvedimento   di concessione dei contributi in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">Negli  stessi  Comuni  i  benefici   eventualmente   già concessi  ai  sensi   dell' articolo  46  bis  della   legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come  introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, nonché  dell' articolo  57  della  legge  regionale  11 gennaio 1982, n.  2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della  misura  del  50%  prevista dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45.</p><p style="text-align: justify;">Sempre  nei  medesimi  Comuni  i  contributi   ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai  sensi   dell' articolo  50, secondo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo  1  della legge regionale  20  giugno  1983,  n.  63,  possono  essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della citata legge  regionale  n.  63  del 1977.</p><p style="text-align: justify;">Le domande per il conseguimento dei benefici  integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati  entro  e  non  oltre  il  sessantesimo   giorno successivo a quello dell' entrata in vigore  della  presente legge.</p></p></body></html>