﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione delle  domande  intese  ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e  III  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge:<p style="text-align: justify;">a) per giorni centottanta, in favore dei  soggetti  emigrati    all' estero, proprietari o titolari di diritti  reali  di    godimento, alla data  del  6  maggio  1976,  di  immobili    danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni    altro requisito di legge, non siano, essi  stessi  od  un    loro  familiare,  proprietari  di  altro   alloggio   nel    territorio nazionale;</p><p style="text-align: justify;">b) per giorni novanta,  in  favore  dei  proprietari  o  dei    titolari  di  diritti   reali   di   godimento,   purché    occupanti, alla data del 6 maggio  1976,   l' edificio  o    parte dell' edificio da riattare  e  residenti  altresì,    alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile    danneggiato dagli eventi sismici.</p></p><p style="text-align: justify;">Per i fini del presente  articolo,  ai  proprietari  sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di  futura vendita.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso che il titolare dell' immobile  danneggiato  sia deceduto dopo il 6 maggio 1976,  la  domanda  di  contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di  cui  al primo comma, da quello tra gli eredi  che  alla  data  degli eventi sismici conviveva con  il  titolare,  sempreché  non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di  altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare  di  sollevare l' Amministrazione regionale  da  ogni  responsabilità  nei confronti degli altri coeredi.</p><p style="text-align: justify;">Trovano   applicazione    le    disposizioni    contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  relativi  agli  interventi  richiesti  dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre  il termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  accoglimento  della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il  termine  è di dodici mesi. Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n.  36.</p><p style="text-align: justify;">La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del  1976  non  è provato  attraverso  il  verbale  di  accertamento  di   cui all' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n.  17.</p><p style="text-align: justify;">La concessione dei contributi altresì non  ha  luogo  se gli  edifici  siano  già  stati  riparati  con  i  benefici previsti dalle leggi regionali 7  giugno  1976,  n.  17,  27 agosto 1976, n.  46, e 20 giugno 1977, n.  30.</p><p style="text-align: justify;">Rimangono ferme le disposizioni contenute  nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993</p></p></body></html>