Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 4

(1)(2)(3)(4)

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;

b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.

Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.

La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del 1976 non è provato attraverso il verbale di accertamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993