Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 39

In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi anche sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.