Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 32

(1)

Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

L' importo minimo della rata è di lire trecentomila.

Il beneficio della rateazione è accordato per importi superiore a lire tre milioni e non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.

Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalità di versamento rateale al Fondo di solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993