Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 29

(1)(2)(3)

Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall' emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, comporta di diritto la decadenza dai contributi regionali.

L' eventuale rinnovo del decreto di approvazione del progetto esecutivo non produce alcun effetto sul piano contributivo.

Il termine di un anno decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui il decreto di approvazione del progetto esecutivo sia stato emesso anteriormente alla data suindicata.

L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di un anno previsto ai commi precedenti, può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 50/1990

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 19/2004