﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito  delle  modificazioni  da ultimo introdotte con l' articolo 29 della  legge  regionale 19 giugno 1985, n.  25, è così modificato:<p style="text-align: justify;">- al primo comma, la lettera c) del punto 3)  è  sostituita   dalla seguente:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  c)  ricoverati  negli  alloggi  provvisori   per   motivi    connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi    sismici.  Il  requisito  del  ricovero   è   documentato    mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune  di    residenza dell' aspirante;  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- al settimo comma, le parole &lt;&lt;  dagli articoli 48, 49 e  51   della presente legge.   &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle  parole   &lt;&lt;  dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti   ricoverati negli alloggi provvisori  per  motivi  connessi   alla  perdita   dell' alloggio  a   causa   degli   eventi   sismici.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- il nono comma è sostituito dal seguente:&lt;&lt;  L' alienazione degli immobili in favore  dei  Comuni  non comporta violazione dei  divieti  posti  dagli  articoli  38 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  66  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad  oggetto  un  immobile,  assistito  da  contributo, ancora in corso di costruzione  o  di  ristrutturazione,  il Comune certifica lo stato di attuazione   dell' opera  e  ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario  viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in  conto capitale,  anche  in   via   di   riammissione,   ai   sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata  la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione,  il  contributo  in  conto  interessi  o  in annualità costanti eventualmente concesso.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Trovano   applicazione  le  disposizioni   previste   dal precedente nono comma.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- al sedicesimo comma, dopo le parole &lt;&lt;  anche se privi  dei   requisiti  soggettivi  per   l' accesso  agli  alloggi  di   edilizia sovvenzionata  &gt;&gt;, sono aggiunte le parole &lt;&lt;   ivi   compreso il requisito della residenza o dello  svolgimento   dell' attività  lavorativa  nel  Comune  o   nei   Comuni   indicati nel bando  di  concorso   indetto   dallo    IACP   competente per territorio  &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>