Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 20

All' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano agli emigranti titolari dei benefici previsti dall' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. >>.