﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il trasferimento ai soci della proprietà  degli  alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato  dalla  volturazione  ai  medesimi  soci  della concessione edilizia  intestata  alla  cooperativa,  esplica efficacia  sanante  nei  confronti  dei   provvedimenti   di concessione  dei  contributi  eventualmente   intestati   ai singoli soci, ai sensi  dell' articolo  42,  settimo  comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Nei confronti  dei  provvedimenti  considerati  al  primo comma, uguale  efficacia  sanante  esplica  la  assegnazione degli  alloggi  disposta  -  a  lavori  ultimati   -   dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in   cui,   per   motivi  indipendenti  dalla volontà della cooperativa   edilizia,   non    sia    possibile   disporre l'assegnazione  degli  alloggi,  l' effetto  di sanatoria è collegato al  rilascio  di  una  dichiarazione  del  Sindaco attestante che gli alloggi sono  stati  ricostruiti  a  cura della   cooperativa   edilizia  medesima cui  i  beneficiari appartengono o sono appartenuti.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Nel caso di  alloggi  che  si  rendano  disponibili,  per decadenza,  rinuncia  o  altre  cause  di  cessazione  della qualità di socio di cooperativa, prima   dell' assegnazione in     proprietà     individuale,     può      addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in  favore  di  altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">A favore di  coloro  che  subentrano   nell' assegnazione degli  alloggi  resisi  disponibili  nei  modi  di  cui   al precedente comma è disposta la volturazione del decreto  di concessione del contributo già emesso  al  nome  del  socio cessato dalla  cooperativa.  In  sede  di  volturazione  del decreto  di  concessione,  si  procede  al  conguaglio   dei contributi già concessi  al  nome  del  socio  cessato  con quelli spettanti al socio  subentrato,  fermi  restando  gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto  di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato  con   azione   rivolta   nei   confronti   della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.</p><p style="text-align: justify;">La domanda utilmente presentata dal socio  cessato  dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione  di  un  nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al  Titolo  III della  legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.   63,   con l' applicazione  degli  originari  indici  di  aggiornamento recati nel decreto di concessione del  contributo  volturato al nome del socio subentrato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990</p></p></body></html>