﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 dicembre 1986

      , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di modifica, di integrazione e  di  interpretazione autentica  di  leggi  regionali  di  intervento  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme integrativedella legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,e successive modificazioni ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30, così come modificato dagli articoli  6,  7  e  8  della legge regionale 24 aprile  1978,  n.  25,  sono  aggiunti  i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  La convenzione  suindicata  è  trascritta  nei  registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  edifici  in  comproprietà  o  in   condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e  di  restauro  è subordinata alla stipula della convenzione di cui  ai  commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base  all' imponibile catastale, almeno i due  terzi  del  valore   dell' immobile catalogato.</p><p style="text-align: justify;">In tali  casi,  la  stipula  della  convenzione  predetta dovrà  comunque  essere   preceduta   dalla   deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai  partecipanti  alla  comunione  o  al condominio.</p><p style="text-align: justify;">L' esecuzione  dei  lavori  relativi  avrà   luogo   con riferimento all' intero edificio,  fatta  eccezione  per  le eventuali parti in proprietà esclusiva dei  soli  condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.  &gt;&gt;</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le convenzioni di cui  all' articolo  8  della  legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  che  risultino   già stipulate alla data dell' entrata in vigore  della  presente legge,  il  Comune  provvede  alla  loro  trascrizione   nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Nei limiti e alle condizioni di cui al comma  successivo, il Sindaco, su conforme parere della  Commissione  edilizia, può  autorizzare  il   mutamento   anche   parziale   della destinazione d' uso degli  edifici  catalogati  ed  inseriti negli elenchi approvati ai  sensi   dell' articolo  8  della legge regionale 20 giugno  1977,  n.  30,  prima  che  siano decorsi  quindici  anni  dalla  data  della  stipula   della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.</p><p style="text-align: justify;">Il mutamento della destinazione d' uso, quale risulta dal verbale di  consistenza  redatto  dopo   l' ultimazione  dei lavori  di  riparazione  e   restauro,   non   può   essere autorizzato   quando   venga   ad    alterare    i    valori architettonici,   culturali   ed   ambientali   che    hanno giustificato la catalogazione dell' edificio.</p><p style="text-align: justify;">L' autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in  relazione  ai  quali  sia già stata stipulata, alla data di entrata in  vigore  della presente legge,  la  convenzione  di  cui  al  surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 3, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione delle  domande  intese  ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e  III  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge:<p style="text-align: justify;">a) per giorni centottanta, in favore dei  soggetti  emigrati    all' estero, proprietari o titolari di diritti  reali  di    godimento, alla data  del  6  maggio  1976,  di  immobili    danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni    altro requisito di legge, non siano, essi  stessi  od  un    loro  familiare,  proprietari  di  altro   alloggio   nel    territorio nazionale;</p><p style="text-align: justify;">b) per giorni novanta,  in  favore  dei  proprietari  o  dei    titolari  di  diritti   reali   di   godimento,   purché    occupanti, alla data del 6 maggio  1976,   l' edificio  o    parte dell' edificio da riattare  e  residenti  altresì,    alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile    danneggiato dagli eventi sismici.</p></p><p style="text-align: justify;">Per i fini del presente  articolo,  ai  proprietari  sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di  futura vendita.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso che il titolare dell' immobile  danneggiato  sia deceduto dopo il 6 maggio 1976,  la  domanda  di  contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di  cui  al primo comma, da quello tra gli eredi  che  alla  data  degli eventi sismici conviveva con  il  titolare,  sempreché  non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di  altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare  di  sollevare l' Amministrazione regionale  da  ogni  responsabilità  nei confronti degli altri coeredi.</p><p style="text-align: justify;">Trovano   applicazione    le    disposizioni    contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  relativi  agli  interventi  richiesti  dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre  il termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  accoglimento  della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il  termine  è di dodici mesi. Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n.  36.</p><p style="text-align: justify;">La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del  1976  non  è provato  attraverso  il  verbale  di  accertamento  di   cui all' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n.  17.</p><p style="text-align: justify;">La concessione dei contributi altresì non  ha  luogo  se gli  edifici  siano  già  stati  riparati  con  i  benefici previsti dalle leggi regionali 7  giugno  1976,  n.  17,  27 agosto 1976, n.  46, e 20 giugno 1977, n.  30.</p><p style="text-align: justify;">Rimangono ferme le disposizioni contenute  nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  sono  soppresse  le  parole  &lt;&lt;   alle condizioni di canone praticato alla data predetta  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Al quarto comma del suddetto articolo sono  soppresse  le parole &lt;&lt;  alle condizioni suindicate e  &gt;&gt; e  sono  aggiunte, dopo le parole &lt;&lt;  con precedenza a persone  terremotate   &gt;&gt;, le parole &lt;&lt;  residenti, alla data del  6  maggio  1976,  nel medesimo Comune  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Anche in pendenza dell' approvazione del progetto  e  con effetto dall' entrata in vigore  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n.  30, il rilascio della concessione  edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a  causa  degli eventi   sismici   equivale   a   tutti   gli   effetti   ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai  fini  della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;">L' inizio  dei  lavori  di   riparazione   comporta   per l' interessato  l' implicita  assunzione  in  proprio  della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in  sede di approvazione del progetto.</p><p style="text-align: justify;">I   lavori   di   riparazione   iniziati    anteriormente all' entrata in vigore del   DPGR   8 marzo 1979, n.  055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge  regionale  n.  35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data  di  inizio dei lavori.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge  regionale 1  luglio  1976,  n.  28,   e   successive   modifiche   ed integrazioni, per la parte afferente  alla  riparazione  dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;">Sono  fatti  salvi   i   provvedimenti   di   concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata  in  vigore della presente legge in conformità al presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Qualora   esigenze   di   coordinamento   funzionale    e distributivo dei vani e dei  locali  accessori,  costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli  eventi   sismici,   impongano   modificazioni   delle proprietà per soddisfare  in  modo  razionale  le  esigenze abitative degli occupanti,  sono  ammissibili  a  contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa  di  cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi a tutti gli effetti i  provvedimenti  di concessione   dei    contributi    eventualmente    adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 10 della legge  regionale 18 dicembre 1984, n.  53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma,  il Sindaco,  sentita   la   Commissione   consiliare   di   cui all' articolo 17 della legge regionale 20  giugno  1977,  n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora  l' interessato adduca comprovati motivi.</p><p style="text-align: justify;">Nel  rispetto   degli   strumenti   urbanistici   e   dei regolamenti edilizi ed in  presenza  di  comprovati  motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che  siano  decorsi  cinque  anni dalla data  del  rilascio  della  licenza  di  abitabilità, modifiche della destinazione d' uso  di  vani  o  di  intere singole unità immobiliari assistite da contributo.  &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,e successive modificazioni ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Con  riferimento  agli  interventi   edilizi   finanziati mediante aperture di credito tratte  su  capitoli  di  spesa assegnati  alla  Segreteria   generale   straordinaria,   il soggetto intestatario dell' ordine  di  accreditamento  deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme  derivanti  da economie  eventualmente  realizzate  a  seguito  di  ribassi d' asta  o  durante   l' esecuzione  dei  lavori,   per   il finanziamento di  perizie  suppletive  e  di  variante,  nel rispetto delle finalità dell' opera.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi i  provvedimenti  eventualmente  assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In  via  di  interpretazione  autentica,  il  parere   di competenza della Commissione  consiliare  speciale  previsto dall' articolo 21, quinto comma, della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni,  è  espresso  in  sede  di  approvazione  dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di  cui  alla  lettera  f)  del programma considerato dall' articolo 20 della  stessa  legge regionale.</p></p><a name="art12"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  12</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 167, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione delle  domande  intese  ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III  della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, sono riaperti  per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in  vigore della presente legge,  limitatamente  ai  proprietari  e  ai titolari di diritti reali di  godimento,  alla  data  del  6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa  degli eventuali sismici che, in possesso di ogni  altro  requisito di legge,  non  siano,  essi  stessi  o  uno  qualsiasi  dei componenti il loro nucleo familiare,  proprietari  di  altra abitazione.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso che il proprietario dell' immobile  distrutto  o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la  domanda  di contributo può essere presentata, entro gli stessi  termini di cui al comma precedente, da uno dei soggetti indicati  al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge  regionale n. 63 del 1977, nell' ordine e alle condizioni ivi previste.</p><p style="text-align: justify;">Trovano   applicazione    le    disposizioni    contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2.</p><p style="text-align: justify;">I soggetti di cui al presente articolo,  se  titolari  di edifici ad  uso  misto,  possono  richiedere,  negli  stessi termini, di beneficiare dei contributi per la  ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle  norme  ordinate  sotto  il Capo III del Titolo III della legge  regionale  23  dicembre 1977, n.  63.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il trasferimento ai soci della proprietà  degli  alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato  dalla  volturazione  ai  medesimi  soci  della concessione edilizia  intestata  alla  cooperativa,  esplica efficacia  sanante  nei  confronti  dei   provvedimenti   di concessione  dei  contributi  eventualmente   intestati   ai singoli soci, ai sensi  dell' articolo  42,  settimo  comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Nei confronti  dei  provvedimenti  considerati  al  primo comma, uguale  efficacia  sanante  esplica  la  assegnazione degli  alloggi  disposta  -  a  lavori  ultimati   -   dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in   cui,   per   motivi  indipendenti  dalla volontà della cooperativa   edilizia,   non    sia    possibile   disporre l'assegnazione  degli  alloggi,  l' effetto  di sanatoria è collegato al  rilascio  di  una  dichiarazione  del  Sindaco attestante che gli alloggi sono  stati  ricostruiti  a  cura della   cooperativa   edilizia  medesima cui  i  beneficiari appartengono o sono appartenuti.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Nel caso di  alloggi  che  si  rendano  disponibili,  per decadenza,  rinuncia  o  altre  cause  di  cessazione  della qualità di socio di cooperativa, prima   dell' assegnazione in     proprietà     individuale,     può      addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in  favore  di  altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">A favore di  coloro  che  subentrano   nell' assegnazione degli  alloggi  resisi  disponibili  nei  modi  di  cui   al precedente comma è disposta la volturazione del decreto  di concessione del contributo già emesso  al  nome  del  socio cessato dalla  cooperativa.  In  sede  di  volturazione  del decreto  di  concessione,  si  procede  al  conguaglio   dei contributi già concessi  al  nome  del  socio  cessato  con quelli spettanti al socio  subentrato,  fermi  restando  gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto  di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato  con   azione   rivolta   nei   confronti   della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.</p><p style="text-align: justify;">La domanda utilmente presentata dal socio  cessato  dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione  di  un  nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al  Titolo  III della  legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.   63,   con l' applicazione  degli  originari  indici  di  aggiornamento recati nel decreto di concessione del  contributo  volturato al nome del socio subentrato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel  testo  risultante  a  seguito  delle  modificazioni introdotte  da  ultimo  con   l' articolo  22  della   legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53, è così modificato:<p style="text-align: justify;">- al secondo comma, le parole &lt;&lt;  entro  sei  mesi   &gt;&gt;  e  le   parole &lt;&lt;  non oltre quattro anni  &gt;&gt;  sono  rispettivamente   sostituite dalle parole &lt;&lt;  entro due  anni   &gt;&gt;  e  &lt;&lt;   non   oltre sei anni  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- il terzo comma è sostituito dal seguente:&lt;&lt;  Quest' ultimo termine potrà tuttavia  essere  prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco  del Comune competente per un periodo non superiore a  tre  anni, in presenza di comprovati motivi.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione autentica   dell' articolo  48, secondo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli  emigranti  decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in  tutti i casi in cui il contributo è  accordato  per  un  alloggio già    munito    del    certificato    di     abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di  sei anni dalla data di emissione  del  decreto  di  concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione  autentica   dell' articolo  49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia  beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi  regionali  7  giugno 1976, n.  17, 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi  sussistente  anche  qualora  il  nucleo originario non  abbia  fruito,  per  qualsiasi  motivo,  del contributo cui avrebbe avuto diritto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I  contributi  di  cui   all' articolo  51  della   legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed  integrazioni,  che  siano  stati  concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale  militare  di carriera e della polizia di Stato possono essere  integrati, a domanda da presentarsi al Comune  entro  60  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  fino  alla misura del 100%, a condizione che gli interessati  avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;">La  concessione  del  contributo   è   disposta   previo conguaglio   dell' importo   complessivo   delle   rate   di contributo ventennale costante eventualmente  già  riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">L' importo delle rate soggetto a conguaglio è  attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;">Resta ferma l' indicizzazione del contributo  integrativo alla  data  del  decreto  di  concessione  emesso  ai  sensi dell' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione delle  domande  intese  ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo  comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni ed  integrazioni,  sono  riaperti  per  giorni trenta   dall' entrata  in  vigore  della  presente   legge, limitatamente  ai  sinistrati  che,  muniti  di  ogni  altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del  6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli  eventi  sismici,   pur   risultando   anagraficamente residenti anche in diverso Comune.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre  1977, n.  63,  come  sostituito   dall' articolo  28  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma,  il Sindaco,  sentita   la   Commissione   consiliare   di   cui all' articolo 17 della legge regionale 20  giugno  1977,  n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora  l' interessato adduca comprovati motivi.</p><p style="text-align: justify;">Nel  rispetto   degli   strumenti   urbanistici   e   dei regolamenti edilizi ed in  presenza  di  comprovati  motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che  siano  decorsi  cinque  anni dalla data  del  rilascio  della  licenza  di  abitabilità, modifiche della destinazione d' uso  di  vani  o  di  intere singole unità immobiliari assistite da contributo.</p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di cui ai tre  commi  precedenti  non  si applicano agli  emigranti  titolari  dei  benefici  previsti dall' articolo 48, secondo comma, della legge  regionale  23 dicembre  1977,   n.   63,   e   successive   modifiche   ed integrazioni.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito  delle  modificazioni  da ultimo introdotte con l' articolo 29 della  legge  regionale 19 giugno 1985, n.  25, è così modificato:<p style="text-align: justify;">- al primo comma, la lettera c) del punto 3)  è  sostituita   dalla seguente:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  c)  ricoverati  negli  alloggi  provvisori   per   motivi    connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi    sismici.  Il  requisito  del  ricovero   è   documentato    mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune  di    residenza dell' aspirante;  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- al settimo comma, le parole &lt;&lt;  dagli articoli 48, 49 e  51   della presente legge.   &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle  parole   &lt;&lt;  dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti   ricoverati negli alloggi provvisori  per  motivi  connessi   alla  perdita   dell' alloggio  a   causa   degli   eventi   sismici.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- il nono comma è sostituito dal seguente:&lt;&lt;  L' alienazione degli immobili in favore  dei  Comuni  non comporta violazione dei  divieti  posti  dagli  articoli  38 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  66  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad  oggetto  un  immobile,  assistito  da  contributo, ancora in corso di costruzione  o  di  ristrutturazione,  il Comune certifica lo stato di attuazione   dell' opera  e  ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario  viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in  conto capitale,  anche  in   via   di   riammissione,   ai   sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata  la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione,  il  contributo  in  conto  interessi  o  in annualità costanti eventualmente concesso.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Trovano   applicazione  le  disposizioni   previste   dal precedente nono comma.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- al sedicesimo comma, dopo le parole &lt;&lt;  anche se privi  dei   requisiti  soggettivi  per   l' accesso  agli  alloggi  di   edilizia sovvenzionata  &gt;&gt;, sono aggiunte le parole &lt;&lt;   ivi   compreso il requisito della residenza o dello  svolgimento   dell' attività  lavorativa  nel  Comune  o   nei   Comuni   indicati nel bando  di  concorso   indetto   dallo    IACP   competente per territorio  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,  siano  ricoverati  da  almeno  un  anno  in  alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa  degli  eventi  sismici,   possono   concorrere   alla assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  e conseguono il punteggio  di  cui   all' articolo  51,  primo comma,  punto  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  1 settembre 1982, n.  75, nella misura massima  ivi  prevista, ancorché,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,   non occupino l' alloggio provvisorio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  è  così modificato:<p style="text-align: justify;">- al primo comma,  punto  4,  le  parole  &lt;&lt;   per   l' avvio   dell' attività di risanamento e ricostruzione delle  zone   colpite  &gt;&gt; sono  sostituite  dalle  seguenti:  &lt;&lt;   per  la   ricostituzione del tessuto civile  e  sociale  dei  centri   colpiti  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto  il  seguente   punto:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  5) il mutamento della destinazione d' uso  degli  edifici    accompagnato  da  opere  edilizie  di   ristrutturazione,    ampliamento,    completamento,    adattamento    e     di    miglioramento.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi i finanziamenti  eventualmente  disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 75, primo  comma, punti 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63, nel  testo  risultante   a   seguito   delle   modificazioni introdotte con il precedente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I finanziamenti disposti ai sensi  delle  norme  ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore  delle  Comunità  montane  e  della  Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati  per la realizzazione di  opere  ed  impianti  pubblici  su  aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio  della dichiarazione prevista dall' articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito   dall' articolo  26  della presente legge, sempreché l' opera o l' impianto finanziato sia   destinato   a   soddisfare   un   interesse   pubblico sovracomunale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In deroga alle norme vigenti  in  materia,  gli  atti  di collaudo relativi ad  opere,  lavori  e  forniture  comunque finanziati,  anche in parte,  con  la  presente  legge  sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per  le  opere di  cui   all' articolo  75,  ultimo  comma,  dal  Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è  riservata la nomina del collaudatore.</p><p style="text-align: justify;">Ad  avvenuta  realizzazione     dell' opera   ammessa   a finanziamento ed entro due anni dalla  data  di  ultimazione dei lavori, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà  ad  inviare    all' Amministrazione   regionale concedente  una  dichiarazione  attestante   che   i   fondi somministrati  sono  stati  spesi   per   la   realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di   regolare    esecuzione    dei    lavori    regolarmente approvati.  &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">È in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione,   all' acquisto di alloggi inultimati, anche  già  assistiti  dai  benefici delle leggi regionali di  intervento  a  favore  delle  zone terremotate, a fini di completamento.</p><p style="text-align: justify;">Il contributo è accordato per sopperire  alle  spese  di acquisto e di completamento dell' unità immobiliare  ed  è determinato nella misura forfettaria dell' 80% dell' importo cui l' interessato avrebbe  avuto  diritto  in  forza  della citata legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale  e  riferiti alla data del decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione ha luogo:<p style="text-align: justify;">- in  ragione   dell' 80%  del  contributo,  contestualmente   all' emissione del decreto di concessione;</p><p style="text-align: justify;">- per la parte residua, dopo  l' ultimazione  dei  lavori  e   l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.</p></p><p style="text-align: justify;">Il contributo  previsto  dal  presente  articolo  non  è cumulabile con altre forme contributive recate  dalle  leggi di intervento a favore delle zone terremotate.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 26/1988</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni comuni alle leggi regionali20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63,e successive modifiche ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In via eccezionale, nei casi  di  domanda  di  intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma,  lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi  dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia   all' intervento,  manifestata  fino  a  90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge e  comunque   prima   della   stipulazione   del   contratto d' appalto,  non  comporta   l' addebito  delle   spese   di progettazione qualora  l' interessato  abbia  fruito  di  un reddito annuo complessivo per   l' intero  nucleo  familiare inferiore a lire 40.000.000.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Il reddito cui fare  riferimento  è  quello  complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante  dalla  somma dei redditi dichiarati dai componenti il  nucleo  familiare, quali  risultano   dall' ultima  dichiarazione  dei  redditi presentata prima della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Per ogni componente il nucleo familiare che  non  produce reddito di importo superiore al limite di cui  all' articolo 1, lettere b) e c), del  DPR   29 settembre 1973, n.  600, è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.</p><p style="text-align: justify;">I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di  cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.</p><p style="text-align: justify;">Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.</p><p style="text-align: justify;">Per  coloro  che  abbiano  fruito  di  un  reddito  annuo complessivo  superiore  al  limite  indicato  dal   presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate  con  la maggiorazione degli interessi legali.</p><p style="text-align: justify;">Su  richiesta  degli   interessati   il   Comune   potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.</p><p style="text-align: justify;">Ciascuna  semestralità  è  maggiorata  degli  interessi legali.</p><p style="text-align: justify;">Il  beneficio  della  rateazione  non  è  subordinato  a presentazione di garanzia reale o personale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Il   mancato   inizio   dei   lavori   entro   un    anno dall' emissione del decreto  di  approvazione  del  progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della legge  regionale 20 giugno 1977, n.  30 e 45 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni, comporta di diritto la decadenza dai contributi regionali.</p><p style="text-align: justify;">L' eventuale rinnovo  del  decreto  di  approvazione  del progetto esecutivo  non  produce  alcun  effetto  sul  piano contributivo.</p><p style="text-align: justify;">Il termine di un anno decorre dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge nei casi in cui  il  decreto  di approvazione  del  progetto  esecutivo  sia   stato   emesso anteriormente alla data suindicata.</p><p style="text-align: justify;">L' interessato, qualora per causa ad esso non  imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di  un anno  previsto  ai  commi  precedenti,  può  chiedere,  con domanda   motivata,   proroga,    che,    se    riconosciuta giustificata,  è   concessa   dal   Sindaco,   sentita   la Commissione consiliare di cui all' articolo 17  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 19/2004</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai  contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano  capitalizzate  al  valore attuale ed erogate in unica soluzione.</p><p style="text-align: justify;">La  domanda  di  capitalizzazione  delle  annualità   di contributo   è   presentata   alla   Segreteria    generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;">Il  beneficio  della  capitalizzazione  non  può  essere accordato se l' interessato non abbia compiuto  60  anni  di età al momento della presentazione della relativa  domanda. In  ogni  caso  la  capitalizzazione  delle  annualità   di contributo non  può  essere  disposta  quando   all' avente diritto sia già stato concesso il  contributo  e  sia  già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa.<p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  successivo,  il saggio di capitalizzazione è  stabilito  nella  misura  del dodici  per  cento  per  le  annualità  di  contributo  che competono sulla parte di spesa ammessa  e  non  coperta  dal contributo in conto capitale, e nella misura del  sette  per cento in ogni altro caso.</p><p style="text-align: justify;">Qualora  la  ricostruzione  degli  edifici  distrutti   o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione,  il  contributo  ventennale costante eventualmente spettante all' avente  diritto  sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal   DPGR   26 gennaio 1978, n.  067/Pres., può essere,  a  domanda  -  da inoltrarsi pure alla Segreteria  generale  straordinaria  -, determinato  al   valore   attuale   calcolato   al   saggio d' interesse del dieci per cento.</p><p style="text-align: justify;">Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;">L' importo   capitalizzato   viene   determinato    dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindacato, il  quale  lo  porrà in detrazione dal prezzo  di  cessione dell' immobile ricostruito,  quale  risulta  determinato  in applicazione dell' articolo  27  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,   n.   63,   e   successive   modifiche   ed integrazioni.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' operazione di cui al  comma  precedente  non  può  in alcun  caso  comportare  un  saldo  attivo  a   favore   del beneficiario.</p><p style="text-align: justify;">La stessa operazione è effettuata anche nei casi in  cui il  beneficiario  abbia  già   ricevuto   in   assegnazione l' immobile ricostruito  e,  per  tale  titolo,  abbia  già versato le somme poste s suo carico - in unica soluzione  -, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente,  ai sensi dell' articolo 52 della legge  regionale  18  dicembre 1984, n.  53.</p><p style="text-align: justify;">Le  somme  che  risultino  indebitamente  versate   dagli interessati   saranno   loro   restituite    senza    alcuna maggiorazione   d' interessi  dal  Sindaco  competente   per territorio. A tal  fine,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga  alle  norme vigenti per  quanto  attiene  ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del terzo comma da  art. 90, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina del settimo comma da  art. 47, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Derogata la disciplina del terzo comma da  art. 39, comma 3, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I divieti posti dagli articoli  38,  primo  comma,  della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e 66,  primo  comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai  successori  a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per  causa  di morte,  nella  titolarità  degli  immobili   assistiti   da contributo.</p><p style="text-align: justify;">Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, secondo, terzo  e quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e 66, terzo, quarto e quinto comma, della legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63, e  successive modificazioni ed integrazioni.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La  violazione  dei  divieti  da   parte   dei   soggetti richiamati al primo comma comporta  l' applicazione  di  una sanzione  pecuniaria  pari  al  cinquanta  per   cento   del contributo assentito all' originario titolare.  La  sanzione è  irrogata  dal  Sindaco  competente  per  territorio;  il relativo  importo  è  versato  al  Fondo  di   solidarietà regionale.</p><p style="text-align: justify;">Le previsioni di cui  al  precedente  comma  non  trovano applicazione qualora nei confronti di un precedente titolare dell' immobile  sia  stata  irrogata  la  predetta  sanzione pecuniaria, ovvero sia stata  dichiarata  la  decadenza  dai benefici in forza degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, o 66 della legge regionale 23  dicembre 1977, n.  63.</p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione  autentica  degli  articoli  38 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  66  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  deve  intendersi  che   le disposizioni ivi  contenute  valgano  non  solamente  per  i beneficiari diretti del contributo,  ma  anche  per  i  loro successori universali per causa di morte  nella  titolarità dell' immobile.</p><p style="text-align: justify;">I negozi di alienazione  eventualmente  posti  in  essere prima dell' entrata  in  vigore  della  legge  regionale  18 dicembre 1984,  n.  53,  i  quali  risultino  conformi  alle disposizioni contenute negli  articoli  38,  secondo  comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  e  66,  terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  nei testi risultanti rispettivamente  dagli  articoli  10  e  28 della  legge  regionale  18  dicembre  1984,  n.   53,   non comportano decadenza dai benefici regionali.</p><p style="text-align: justify;">I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti  prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme  eventualmente  introitate  sono restituite agli interessati. A tal fine,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche  in  deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8 bis.</span> Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8 ter.</span> Qualora, in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario è stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, è eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l'importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonché alla revoca, con effetto dalla data dell'atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8 quater.</span> Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.<p><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica  utilità, nonché alle vendite  ed  alle  assegnazioni  giudiziali  di immobili   rimasti   inultimati.   In   questi   casi,    la certificazione dello stato di  attuazione   dell' opera,  ai fini  della  determinazione  delle  spese,  è   fatta   con riferimento  o  alla  data  del   decreto   di   occupazione temporanea e d' urgenza, o alla  data  del  pignoramento  o, comunque,  al  momento  in  cui  il  titolare   è   privato definitivamente del possesso dell' immobile.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al secondo comma da art. 63, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 63, comma 2, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina dell'ottavo comma da  art. 161, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Derogata la disciplina dell'ottavo comma da  art. 48, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Ottavo comma sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Su istanza  degli  interessati  possono  essere  concesse dilazioni  di  pagamento,  fino   a   dodici   semestralità consecutive, delle  somme  da  essi  dovute  in  seguito  ad annullamento, revoca, dichiarazione di  decadenza,  rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.</p><p style="text-align: justify;">Ciascuna  semestralità  è  maggiorata  degli  interessi legali.</p><p style="text-align: justify;">L' importo minimo della rata è di lire trecentomila.</p><p style="text-align: justify;">Il beneficio della rateazione è  accordato  per  importi superiore  a  lire  tre  milioni  e  non  è  subordinato  a prestazione di garanzia reale o personale.</p><p style="text-align: justify;">In caso di  omesso  pagamento  di  due  rate  consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione  ed  è tenuto a versare, in unica soluzione,  l' ammontare  residuo della somma dovuta.</p><p style="text-align: justify;">Resta  ferma  ogni  altra  diversa  disposizione  recante modalità di versamento rateale  al  Fondo  di  solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi assistiti dai benefici previsti  dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre  1977, n.  63,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine  di  ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.</p><p style="text-align: justify;">La  proroga  è  concessa   su   istanza   motivata,   da presentarsi prima della scadenza del termine di  ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;">Detto termine può essere  prorogato  anche  più  volte, purché,   complessivamente,   il   periodo   coperto    dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione  edilizia originaria.</p><p style="text-align: justify;">I provvedimenti di proroga eventualmente  disposti  prima della data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i quali  risultino  conformi  alle  previsioni  contenute  nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi assistiti dai  benefici  regionali  di cui al precedente articolo, l' approvazione  della  variante di progetto in corso d' opera, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n.  47, e all' articolo 4 della legge regionale 3  dicembre  1985,  n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il  rilascio del certificato di abitabilità o  di  agibilità  richiesto dalle disposizioni vigenti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La  presentazione  delle  domande   di   rilascio   della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modifiche   ed   integrazioni,   sospende   i   procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze  previste dalle leggi  sulla  ricostruzione  delle  zone  terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui   all' articolo 47  della  legge  regionale  18  dicembre  1984,  n.  53,  e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad  oggetto opere sanabili.</p><p style="text-align: justify;">Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande  indicate  al  primo  comma  sospende,  altresì,  i provvedimenti  diretti  a  dichiarare  la  decadenza   dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.</p><p style="text-align: justify;">L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione  delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non  siano stati esauriti i procedimenti  amministrativi  di  sanatoria suindicati.</p><p style="text-align: justify;">In caso di esecuzione di opere abusive,  assistite  dalle provvidenze  regionali  suindicate,  non   suscettibili   di sanatoria ovvero per le quali non si sia  fatta  domanda  di sanatoria, ai sensi della surrichiamata  legge  28  febbraio 1985, n.  47, l' Autorità concedente è tenuta a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già concesse.</p><p style="text-align: justify;">In caso, invece, di esecuzione di opere abusive,  per  le quali si pervenga al  rilascio  della  concessione  o  della autorizzazione  in  sanatoria  ovvero  alla  formazione  del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della  più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n.  47, la convalida delle  provvidenze  già  assentite  ovvero  la  definizione favorevole   dei   procedimenti   amministrativi   di    cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984,  n. 53, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  hanno  luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere,  così come realizzate, secondo  le  disposizioni  vigenti  per  la ricostruzione delle zone terremotate.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Con lo  stesso  provvedimento  può  essere  disposta  la restituzione  dei  contributi  eventualmente  revocati  agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a  titolo  di interessi, anteriormente al  conseguimento  della  sanatoria urbanistico - edilizia.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente  adottati  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, in conformità  alle previsioni di cui al comma precedente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 63, comma 1, L. R. 50/1990</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, esuccessive modificazioni ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Nei casi previsti dall' articolo 4,  sesto  comma,  della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a  titolo  diverso dalla proprietà o  da  altro  diritto  reale  di  godimento possono presentare la domanda per  ottenere  le  provvidenze previste dalla legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63, entro  60  giorni  dalla  data  di   effettiva   demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione   dell' edificio  sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della  presente legge, il termine di 60 giorni per  la  presentazione  della domanda decorre dalla predetta data.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Negli  stessi  casi  di  cui  al  comma  precedente,   la possibilità per i titolari del diritto di proprietà  o  di altro  diritto  reale  di  godimento     sull' immobile   di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, alla legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  deve  intendersi esclusa - in via di interpretazione  autentica  -  quando  i soggetti sopra  richiamati  non  abbiano  presentato  alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  o  la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti  soggettivi  essenziali  per   l' accoglimento della domanda utilmente presentata  ai  sensi  della  citata legge regionale 20 giugno 1977, n.  30.</p><p style="text-align: justify;">I contributi eventualmente  concessi  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente  articolo,  ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge  regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza  di  ogni  altro requisito,  quando  la  domanda  di  contributo  sia   stata presentata entro i termini indicati dall' articolo 4,  sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La previsione di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, si  applica,  con  le stesse modalità ed alle  medesime  condizioni,  anche  agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In deroga a quanto  disposto   dall' articolo  8,  quarto comma, della legge  regionale  4  luglio  1979,  n.  35,  ai soggetti  che  non  abbiano  stipulato  le  convenzioni  ivi richiamate possono essere  tuttavia  concessi  i  contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  con  estensione  delle  opere  di  cui all' articolo  5,  primo  comma,  lettere  b)  e  c),  della medesima legge regionale, purché alla  data  del  9  luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione  sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della  più  volte richiamata legge regionale n.  30 del 1977.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente  adottati  fino   all' entrata  in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In deroga a quanto  disposto   dall' articolo  8,  quarto comma, della  legge  regionale  4  luglio  1979,  n.  35,  i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma,  lettera b),  della  legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,   e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  concessi anche sul costo delle opere di cui  all' articolo  5,  primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n.  30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati  all' estero  o residenti in altri  Comuni  del  territorio  nazionale,  per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di  ricettività  abitativa,  anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti  salvi  i  provvedimenti  di  concessione  dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in  vigore  della  presente  legge   in   conformità   alle previsioni del precedente comma.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nei casi in cui  il  termine  per  la  presentazione  dei progetti esecutivi per le opere di riparazione  sia  decorso inutilmente, non trova applicazione   l' articolo  9,  terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Anche   in    deroga    alle    disposizioni    contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, sono estese  in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato -  a  cura della  Regione   -   il   provvedimento   di   cancellazione dell' edificio   dagli   elenchi    approvati    ai    sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20  giugno  1977,  n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Il termine di 60  giorni  indicato  al  primo  comma  del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio  1979,  n. 35,   decorre   dalla   notifica   del   provvedimento    di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia  già  stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della  domanda  di  contributo  decorre  dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;">I titolari degli edifici  cui  sia  stato  notificato  il provvedimento  di  cancellazione  dagli  elenchi,  i   quali abbiano comunque titolo a conseguire le  provvidenze  recate dalle leggi di intervento a favore delle  zone  terremotate, possono presentare  la  relativa  domanda  entro  lo  stesso termine di 60 giorni.</p><p style="text-align: justify;">Il progetto  relativo   all' intervento  richiesto  dagli interessati dovrà essere presentato entro e non  oltre  sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.</p><p style="text-align: justify;">Trova applicazione l' articolo 3 della legge regionale  9 agosto 1985, n.  36.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, ter mine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  esecutivi  eventualmente  presentati   prima dell' entrata  in  vigore  della  presente  legge  oltre  la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributo eventualmente già respinte  per ragioni  connesse  al  ritardo   nella   presentazione   dei progetti, possono essere ripresentate entro  il  termine  di cui al precedente primo comma.</p><p style="text-align: justify;">Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   trovano applicazione nei Comuni  non  compresi  nella  delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Su domanda da presentarsi presso la  Segreteria  generale straordinaria entro il termine di 60 giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere,  nei  limiti  e  alle condizioni di  cui  ai  commi  successivi,  i  finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge  regionale  4  luglio 1979, n.  35,  per  il  completamento  degli  interventi  di recupero statico e funzionale o  di  ricostruzione  di  case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi  rimasti sospesi a cagione delle difficoltà  finanziarie  incontrate dal beneficiario.</p><p style="text-align: justify;">Il finanziamento di cui al comma precedente è  accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55  della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53 - agli edifici  per il cui recupero  o  ricostruzione  siano  stati  concessi  i benefici previsti dalla legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17, 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati  concessi  i  contributi  ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.</p><p style="text-align: justify;">Sono  tuttavia  ammesse  a   finanziamento   le   perizie suppletive e di variante  al  progetto  principale  motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al  rispetto  delle norme e dei requisiti  funzionali  relativi  alla  categoria delle opere di cui trattasi.</p><p style="text-align: justify;">Il  finanziamento  di  cui  ai  precedenti  commi   viene diminuito  dell' importo  corrispondente  al  contributo  in conto capitale concesso in forza  delle  leggi  regionali  7 giugno 1976, n.  17, 20 giugno 1977, n.  30, e  23  dicembre 1977, n.  63, nonché   dell' importo  del  mutuo  agevolato eventualmente contratto sulla parte di  spesa  del  progetto non coperta dal contributo in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">Le domande presentate ai sensi  dell' articolo  20  della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35,  per  la  riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono  valide agli  effetti  del  conseguimento  dei   benefici   previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35.</p><p style="text-align: justify;">I   provvedimenti   di   concessione    dei    contributi eventualmente adottati ai sensi  della  sopraindicata  norma regionale sono revocati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata  ad  assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai  Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della  presente  legge, per il recupero statico e funzionale di  edifici  adibiti  a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.</p><p style="text-align: justify;">La domanda  per  ottenere  il  rimborso  delle  spese  in questione va presentata entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata  sulla base della  spesa  effettivamente  sostenuta  e  debitamente documentata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 65, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di  cui   all' articolo  55  della  legge regionale  4   luglio   1979,   n.   35,   come   sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche  nei confronti dei soggetti beneficiari dei  contributi  previsti dal Titolo III, Capi  I  e  II,  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, che abbiano acquistato un  alloggio  dopo  gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della  legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione del  contributo,  si  dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla  data  di stipulazione del contratto  di  acquisto  ovvero  ai  prezzi fissati con  il    DPGR    26  gennaio  1978,  n.  067/Pres. qualora il contratto  fosse  stato  stipulato  anteriormente all' 1 giugno 1978.</p><p style="text-align: justify;">Non possono conseguire i  benefici  previsti  dal  Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:<p style="text-align: justify;">a) i negozi che non attengono all' acquisto del  diritto  di    proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;</p><p style="text-align: justify;">b) ( ABROGATA ).</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Il termine per la presentazione al Comune  del  contratto di acquisto dell' alloggio, ai fini  del  conseguimento  dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della legge  regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  è fissato al 31 dicembre 1990, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per  i  soggetti  ammessi   ai   contributi,   ai   sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35,  il  termine  per  la  presentazione  del  contratto  di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere  dalla  data  di comunicazione  del  Decreto  del  Presidente  della   Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, alla  legge  regionale  23  dicembre 1977, n.  63, in seguito alla notifica  non  anteriore  alla presente    legge       dell' ordinanza    di    demolizione dell' edificio,   in   base   alle   disposizioni   di   cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di  comunicazione del decreto di accoglimento  di  massima  della  domanda  di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modifiche   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile  a trasferire  il  contributo  in  altro   Comune,   ai   sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto  di acquisto  va  presentato  entro  sei  mesi  dalla  data   di comunicazione del decreto di accoglimento della  domanda  di contributo  disposto  dal  Sindaco  del  Comune   di   nuova residenza.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">In caso di diniego  dell' autorizzazione  assessorile  al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per  la presentazione del contratto di acquisto  al  Comune  ove  è maturato il diritto   dell' interessato  alla  ricostruzione decorre dalla data di  comunicazione  del  provvedimento  di diniego.</p><p style="text-align: justify;">Lo stesso termine di  sei  mesi  decorre  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge  se  i  provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati  assunti anteriormente alla predetta data.</p><p style="text-align: justify;">L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d' acquisto  nei termini stabiliti dal presente articolo può  chiedere,  con domanda   motivata,   proroga,    che,    se    riconosciuta giustificata,  è   concessa   dal   Sindaco,   sentita   la Commissione consiliare di cui all' articolo 17  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.<p><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 64, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 65, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina del settimo comma da  art. 82, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 24/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del decimo comma da art. 8, comma 1, L. R. 24/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole soppresse al terzo comma da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Le disposizioni della lettera b) di cui al terzo comma, gia' soppressa dall' articolo 66, comma 3, L.R. 50/90, sono ritenute inapplicabili sin dalla loro entrata in vigore dall' articolo 50, comma 1, L.R. 37/93.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, comma 3, L. R. 37/1993</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica di altre leggi regionali di intervento nelle zonecolpite dagli eventi sismici del 1976</span></p><a name="art46"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  46</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990</p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990</p><a name="art48"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  48</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art49"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  49</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui  alla legge regionale  20  novembre  1982,  n.  80,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  potranno  essere  altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza  tra  la  spesa ammessa  ed  il  contributo   concesso,   a   favore   delle cooperative agricole che hanno beneficiato o  hanno  chiesto di beneficiare delle provvidenze previste  dall' articolo  6 della legge regionale 29 luglio 1976, n.  35,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per   l' attuazione   degli   interventi   previsti   dal precedente  comma   la   Giunta   regionale,   con   propria deliberazione, stabilirà le procedure per la  presentazione delle domande ed  ogni  modalità  per  la  concessione  dei prestiti o mutui.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre  1980,  n.  45,  i  benefici  ivi  previsti  dagli articoli 3, 4 e  5  sono  estesi,  in  forma  di  contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui  confronti,  alla data di entrata in vigore della  predetta  legge  regionale, fosse  già  stato  emanato  il  formale  provvedimento   di concessione dei contributi in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">Negli  stessi  Comuni  i  benefici   eventualmente   già concessi  ai  sensi   dell' articolo  46  bis  della   legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come  introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, nonché  dell' articolo  57  della  legge  regionale  11 gennaio 1982, n.  2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della  misura  del  50%  prevista dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45.</p><p style="text-align: justify;">Sempre  nei  medesimi  Comuni  i  contributi   ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai  sensi   dell' articolo  50, secondo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo  1  della legge regionale  20  giugno  1983,  n.  63,  possono  essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della citata legge  regionale  n.  63  del 1977.</p><p style="text-align: justify;">Le domande per il conseguimento dei benefici  integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati  entro  e  non  oltre  il  sessantesimo   giorno successivo a quello dell' entrata in vigore  della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I  benefici  previsti   dall' articolo  18  della   legge regionale  2   settembre   1980,   n.   45,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono  estesi,  in  via  di sanatoria,  alle  opere  ivi  considerate  intraprese  dagli interessati prima della data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Il  contributo  è  concesso  sulla  base   della   spesa effettivamente sostenuta   dall' interessato  e  debitamente documentata, ovvero  risultante  da  perizia  giurata  o  da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di  stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.</p><p style="text-align: justify;">Sono ammesse a contributo  anche  le  spese  tecniche  di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui  all' articolo  18  della  legge  regionale  2 settembre 1980, n.  45.</p><p style="text-align: justify;">Le domande di contributo devono essere  presentate  entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione  autentica   dell' articolo  18 della legge regionale 2 settembre 1980, n.  45, e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  ammesse  a  contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione  lavori delle  opere  ivi  considerate  nei  limiti  della   tariffa professionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In  alternativa  ai   contributi   richiesti   ai   sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, i soggetti interessati possono  optare,  con  domanda  da presentarsi entro trenta  giorni   dall' entrata  in  vigore della presente legge, per i contributi previsti dal Capo  II della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  a  condizione che l' immobile da riparare sia  ubicato   all' interno  dei Comuni classificati disastrati o gravemente  danneggiati  ai sensi del   DPGR   n.  0714/Pres.  del  20  maggio  1976,  e successive modifiche ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di  entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Le   disposizioni   del   presente    articolo    trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,  non  sia  ancora intervenuto il decreto  di  concessione  del  contributo  ai sensi dell' articolo 14 della precitata legge regionale n.  2 del 1982.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, è così modificato:<p style="text-align: justify;">- le parole &lt;&lt;  per il quale non  sia  stato  concesso  alcun   beneficio,  &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti:  &lt;&lt;   per  il   quale non sia  stato  concesso  un  beneficio  di  importo   superiore a lire tre milioni e  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">- è aggiunto, in fine, il seguente comma:&lt;&lt;   I  contributi  eventualmente  concessi  per  un  importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal  contributo  riconosciuto  a  favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I termini per la presentazione delle  domande  intese  ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19  della  legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2, sono riaperti per  novanta giorni da decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Quando a motivo delle precarie condizioni statiche  degli edifici non sia  stato  possibile  effettuare,  a  cura  dei soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo  19 della  legge  regionale  11  gennaio  1982,  n.   2,   alcun intervento  di   riparazione,   possono   nondimeno   essere finanziati  interventi  alternativi  di  ricostruzione   dei medesimi edifici.</p><p style="text-align: justify;">In tali  casi,  la  domanda  utilmente  presentata  dagli interessati, anteriormente alla data di  entrata  in  vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della legge regionale n.  2 del 1982, è valida ai fini della concessione, anche  in  via  di  sanatoria,  del  contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, nella misura ridotta del 60%.</p><p style="text-align: justify;">La  domanda   di   contributo   è   integrata   da   una dichiarazione sindacale attestante il  nesso  di  causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la  condizione  di irrecuperabilità dell' edificio.</p><p style="text-align: justify;">Si applicano le disposizioni contenute  nel  terzo  comma dell' articolo 37 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2.</p><p style="text-align: justify;">Sulla  parte  di  spesa  -  determinata  ai   sensi   del surrichiamato articolo 46 della legge regionale  n.  63  del 1977 - non coperta  dal  contributo  di  cui  al  precedente secondo  comma  vengono  inoltre  concessi  dei   contributi ventennali  costanti,  pari   all' 8%,   da   corrispondersi annualmente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In  via  di  interpretazione  autentica,  la   previsione dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l' immobile appartenga al Comune, non  si fa   luogo   alla   stipula   della   convenzione   prevista dall' articolo 75, ultimo comma, della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n.  63; nondimeno,  la  destinazione   d' uso approvata con il finanziamento dev' essere mantenuta per  un periodo non inferiore a dieci anni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In ragione della complessità degli adempimenti  connessi all' operazione di  ricognizione  delle  aree  destinate  ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento  del processo ricostruttivo, il termine previsto   dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n.  45, è prorogato al 31 dicembre 1987.</p><p style="text-align: justify;">Fino  alla  data  sopraindicata  il  Segretario  generale straordinario è autorizzato  -  in  via  eccezionale  -  ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino  al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli  articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 agosto 1984, n.  45.</p><p style="text-align: justify;">Le  spese  per  il  ripristino  delle  aree  occupate  da insediamenti abitativi  di  carattere  provvisorio,  nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della  data  di entrata in vigore della legge regionale 30 agosto  1984,  n. 45,  sono  assunte  a  carico  della  Regione,  in  via   di sanatoria, in misura non superiore a  quella  stabilita  con DPGR 8 agosto 1986, n.  2112/Sgs.</p><p style="text-align: justify;">Nei limiti suindicati, le spese ammesse a  rimborso  sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente  documentate,  ovvero  risultanti  da  perizia tecnica di stima del Comune.</p></p><a name="art60"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  60</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 73, comma 6, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984,  n. 53, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Qualora la prima  erogazione  dei  contributi,  ai  sensi degli articoli 18, terzo comma, e  24,  primo  comma,  della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e   successive modificazioni ed integrazioni,  avvenga  -  per  motivi  non dipendenti dalla volontà del beneficiario  -  oltre  dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto  di concessione   dei   contributi   stessi   e    dalla    data dell' approvazione  del  progetto  esecutivo,  i  contributi saranno rideterminati applicando i criteri di  aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.</p><p style="text-align: justify;">Eventuali  integrazioni  di  contributi   già   concessi anteriormente alla data di entrata  in  vigore  della  legge regionale 10 dicembre 1986, n.  55,  verranno  disposte,  su conforme domanda degli  interessati,  da  presentarsi  entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n.  55.  &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Qualora la prima  erogazione  dei  contributi,  ai  sensi dell' articolo 47, terzo comma,  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,   n.   63,   e   successive   modifiche   ed integrazioni, avvenga -  per  motivi  non  dipendenti  dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data  di emissione del decreto di concessione dei contributi  stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i  criteri  di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.</p><p style="text-align: justify;">Eventuali  integrazioni  di  contributi   già   concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge,  verranno  disposte   su   conforme   domanda   degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I compensi di cui all' articolo 16 della legge  regionale 18 dicembre  1984,  n.  53,  sono  assunti  a  carico  della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se   l' incarico  è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.</p><p style="text-align: justify;">Sono pure assunti a carico della Regione le  spese  ed  i compensi dovuti dai Comuni:<p style="text-align: justify;">a) per gli incarichi conferiti, anche in via  di  sanatoria,    prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge    regionale 18  dicembre  1984,  n.  53,  a  professionisti    singoli od associati ed a tecnici  dipendenti  in  ordine    all' accertamento della regolare  esecuzione  dei  lavori    relativi agli edifici assistiti dalle  provvidenze  delle    leggi regionali 20 giugno 1977,  n.  30,  e  23  dicembre    1977, n.  63;</p><p style="text-align: justify;">b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di    entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984,    n.  53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei    compiti  devoluti  alla   competenza   della   Segreteria    generale straordinaria dall' articolo 1 della  richiamata    legge regionale n.  53 del 1984.</p></p><p style="text-align: justify;">Le spese ed  i  compensi  di  cui  alla  lettera  a)  del precedente comma sono assunti a  carico  della  Regione  nei limiti stabiliti dal   DPGR   n.  004 del 4  novembre  1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in  misura non  superiore   a   quella   stabilita   nei   disciplinari d' incarico    stipulati    dalla    Segreteria     generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;">Gli atti e gli elaborati prodotti  in  adempimento  degli incarichi  ricadenti  sotto  le  disposizioni  del  presente articolo, nonché dell' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53, sono fatti validi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere  effettuata anche a titolo di rimborso delle  spese  sostenute  per  gli incarichi richiamati nel presente articolo.</p><p style="text-align: justify;">L' applicazione  delle  norme  contenute   nel   presente articolo in favore dei Comuni che  abbiano  conferito,  dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20  giugno  1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di  progettazione delle  opere  di  riparazione  relative   agli   ambiti   di intervento unitario di cui   all' articolo  11  della  legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,   rimane   subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel  progetto  approvato secondo le disposizioni  della  citata  legge  regionale  20 giugno 1977, n.  30. Tale disposizione non trova applicazione nei  casi  in  cui  l' incarico  sia   stato   deliberato  e comunicato al professionista dal Comune prima della data  di entrata  in  vigore  della  citata legge regionale n.  63 del 1983.   I  progetti  elaborati  in  adempimento dei predetti incarichi  sono  previamente  acquisiti  agli   atti   della Segreteria generale straordinaria.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non  trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l' entrata  in vigore della presente legge.<p><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Ottavo comma abrogato implicitamente da  art. 72, comma 4, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993</p></p><a name="art64"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  64</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 52, primo comma, della legge  regionale  18 dicembre  1984,  n.  53,  le  parole  &lt;&lt;    fino   a   dodici semestralità consecutive  &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;  fino a venti semestralità consecutive  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il termine del 31 dicembre 1985 previsto  dagli  articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della  legge  regionale 18 dicembre 1984, n.  53, nel  testo  risultante  a  seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n.  36, è prorogato al  30  giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data   dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.</p><p style="text-align: justify;">La  disposizione  di  cui  al  comma   precedente   trova applicazione anche nei casi in cui le domande di  contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.</p><p style="text-align: justify;">In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53,  così  come modificata dall' articolo 1 della legge regionale  9  agosto 1985, n.  36, ed integrate dai precedente commi, i  soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20  giugno  1977, n. 30, alla legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  in seguito alla notifica  non  anteriore  alla  presente  legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base  alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale  4 luglio 1979, n.  35, sono tenuti a  presentare  il  progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della  legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del  decreto  di  accoglimento  di  massima della domanda di contributo,  ai  sensi   dell' articolo  43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63.</p><p style="text-align: justify;">Le domande di proroga del termine  di  presentazione  dei progetti  esecutivi  eventualmente  presentate,   ai   sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n.  36, oltre i termini utili, sono fatte valide  agli  effetti  del rilascio dei relativi provvedimenti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande intese  a  mutare  in  intervento  privato  le originarie domande  di  intervento  pubblico,  eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18  dicembre  1984,  n.  53,  le  quali  risultino conformi alle disposizioni contenute nell' articolo 53 della legge suindicata, sono fatte valide a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;">I  progetti  relativi  agli  interventi  richiesti  dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della  legge  regionale 11 gennaio 1982,  n.  2,  20,  secondo  comma,  della  legge regionale 18 dicembre  1984,  n.  53,  2  e  3  della  legge regionale 9 agosto 1985, n.  36.</p></p><a name="art68"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  68</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni previste dall' articolo  47  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53, sono estese ai  soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni ed  integrazioni,  che,  dopo   l' entrata  in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n.  9,  siano incorsi nella decadenza dai contributi per  inutile  decorso del termine di ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della riammissione  ai  contributi  regionali,  i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al  settimo  comma  del  surrichiamato  articolo   47   sono riaperti, con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine  di  un anno per l' esecuzione  dei  lavori  previsto   dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge  regionale  18  dicembre 1984, n.  53, ter mine già prorogato  al  31  dicembre  1986 dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986,  n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.</p><p style="text-align: justify;">Sono  fatte  salve  le   domande   di   riammissione   ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53,  oltre  i termini   utili   ivi   fissati,   così   come    prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986,  n. 9; le  domande  già  respinte  per  ragioni  di  tardività possono essere  ripresentate  entro  i  termini  di  cui  al precedente secondo comma.</p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni recate dal presente articolo non  trovano applicazione nei confronti dei soggetti che  siano  decaduti dal contributo dopo  l' entrata  in  vigore  della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span><span style="">(12)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span><span style="">(16)</span><span style="">(17)</span><span style="">(18)</span><span style="">(19)</span><span style="">(20)</span><span style="">(21)</span><span style="">(22)</span><span style="">(23)</span><span style="">(24)</span><span style="">(25)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri finanziari e le  spese  posti  o  che  saranno, eventualmente,  posti  a  carico  dei  Comuni   delle   zone terremotate  o  della  Regione  per  effetto   di   sentenze dell' Autorità   giudiziaria,  o   di   pronunce   rese  da collegi  arbitrali,  anche  irrituali, per  la   risoluzione di  controversie  connesse   all' esecuzione  di   contratti d' appalto di opere ed interventi  pubblici  previsti  dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre  1977, n. 63, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono assunti a carico   dell' Amministrazione  regionale  e  ciò anche in supero ai  limiti  di  spesa  fissati  dalle  norme vigenti per le opere ed interventi predetti.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Sono  pure  assunte  a   carico     dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone  terremotate o dalla Regione per  effetto  di  sentenze   dell' Autorità giudiziaria o di  pronunce  rese da collegi arbitrali, anche irrituali,  nonché  delle  eventuali  procedure giudiziarie conseguenti,   relative   a   controversie   connesse   allo svolgimento  di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali  20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni ed integrazioni.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per   i   fini   di    cui    al    presente    articolo, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture  di  credito  a  favore  dei  Sindaci  dei   Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.<p><span style="">(6)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere  effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale,  delle  spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Qualsiasi controversia che dovesse  insorgere  in  ordine all' interpretazione,   esecuzione   e/o   risoluzione   dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai  Comuni  per   l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo  70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio  di  tre  arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla  parte  attrice,  il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con  funzioni  di presidente, dai due  arbitri  come  sopra  nominati,  o,  in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale  nella  cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.</p><p style="text-align: justify;">Il  Collegio  arbitrale  giudica  secondo  le  regole  di diritto.</p><p style="text-align: justify;">La parte attrice ha facoltà di escludere  la  competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui  all' articolo 46 del Capitolato  generale   d' appalto  per  le  opere  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato  con DPR    16 luglio  1962,  n.  1063,  la  domanda  davanti  al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice  di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n.  1611, e successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;">La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà,  a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il  termine  perentorio  di  novanta  giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La parte attrice, ove  intenda  proseguire  il  giudizio, deve proporre domanda  al  giudice  ordinario  competente  a norma del precedente terzo comma.</p><p style="text-align: justify;">Le clausole  diverse  da  quanto  disposto  dal  presente articolo, eventualmente contenute nei contratti  di  appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla  data  di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi  capitolati  speciali,    s' intendono   modificate secondo  il  disposto   del   presente   articolo,   qualora l' appaltatore non esprima  la  propria  contrarietà  entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi  dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n.  63, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, gli stessi sono tenuti ad attenersi in sede di stipulazione  del  contratto   d' appalto  al   sistema   di risoluzione     delle     eventuali     controversie     tra l' Amministrazione committente  e   l' appaltatore  previsto dall' articolo 47 del Capitolato generale d' appalto per  le opere di  competenza  del  Ministero  dei  lavori  pubblici, approvato  con   DPR    16  luglio  1962,  n.   1063,   come sostituito dall' articolo 16 della legge 10  dicembre  1981, n. 741.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finali e finanziarie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n.  546, gli impegni  e  i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a  carico  dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e  dei corrispondenti capitoli degli esercizi  successivi,  per  il finanziamento delle spese previste dall' articolo 14,  primo comma, della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e successive modificazioni ed integrazioni, devono  intendersi regolarmente  effettuati  anche  se  imputati  ad  uno   dei predetti capitoli anziché all' altro,  fermo  rimanendo  il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande di cui al quinto comma dell' articolo 15 della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  le   quali   siano   state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini  utili  fissati dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, sono fatte valide  agli  effetti  della  concessione  dei contributi.</p></p><a name="art75"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  75</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 129, comma 2, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini della concessione  dei  benefici  previsti  dalla legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e   successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata  da  uno  dei condomini, anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,  purché  corredata  da  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante  la  pluralità dei condomini dell' edificio, vale come  domanda  presentata da ciascuno di essi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I   provvedimenti   di   concessione    dei    contributi eventualmente disposti ai sensi  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n.  30, prima  dell' entrata  in  vigore  della presente  legge,  in  favore  di   soggetti   non   titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono  fatti salvi agli effetti  contributivi  purché   l' immobile  sia appartenuto alla  data  del  6  maggio  1976  ed  appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre  1977, n. 63, e successive modifiche  ed  integrazioni,  che  siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono  fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Sono  fatti  validi,   agli   effetti   contributivi,   i provvedimenti di concessione  dei  contributi  eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno  1977,  n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente  legge,  in favore  di  soggetti  non  più   titolari    dell' immobile danneggiato  dagli  eventi  sismici  per  averlo   alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976,  in  favore  di uno o più familiari conviventi ovvero in favore di soggetti legati  all' alienante  da  vincolo  di   parentela   o   di affinità.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le  domande  intese  ad  ottenere  i  benefici   di   cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, presentate non oltre la data  del  31  dicembre  1985,  sono fatte salve a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le  domande  intese  ad  ottenere  i  benefici   di   cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio  1982,  n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i  termini  utili stabiliti   dall' articolo  57  della  legge  regionale   18 dicembre 1984, n.  53, sono fatte valide agli effetti  della concessione del finanziamento regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I contratti di lavoro  a  termine  previsti  dalle  leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, 23 dicembre 1977, n.  63, 16 agosto 1976, n.  38, e 31 maggio 1977, n.  29, tutt' ora  in essere in forza delle  proroghe  operate   dall' articolo  1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n.  1, dagli articoli 1 e 2  della  legge  regionale  23  dicembre  1981,  n.  92, dall' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2, dagli articoli 1 e 2 della  legge  regionale  18  gennaio 1983, n.  6, dagli articoli 1 e 2 della legge  regionale  23 gennaio 1984, n.  3, dall' articolo 5 della legge  regionale 21 gennaio 1985,  n.  6  e   dall' articolo  3  della  legge regionale 24 febbraio 1986, n.  8, concernenti il  personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati  sino  a  tutto  il  31 dicembre 1987.</p><p style="text-align: justify;">Gli Enti di attuale appartenenza del personale  anzidetto deliberano   quindi,   distintamente   per   ogni    singolo nominativo,  la   proroga   del   rapporto   di   lavoro   e stipuleranno,  conseguentemente,  apposito  atto  aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal  1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data  di  entrata  in  vigore  della  legge   indicata   dal successivo quarto comma.</p><p style="text-align: justify;">La  deliberazione  di  proroga  ed   il   relativo   atto aggiuntivo  dovranno  pervenire  alla  Segreteria   generale straordinaria  per  la  ricostruzione  del  Friuli  entro  i successivi sessanta giorni.</p><p style="text-align: justify;">L' efficacia delle disposizioni del presente articolo  è subordinata  all' entrata  in  vigore  della  legge  recante proroga del termine posto dall' articolo 18,  quarto  comma, della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p><a name="art83"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  83</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 165, comma 7, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il termine per la presentazione delle  domande  volte  ad ottenere i contributi di cui all' articolo  40  della  legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, nonché il termine  per  la presentazione del programma degli interventi da  realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli  68,  primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale  23 dicembre  1977,   n.   63,   e   successive   modifiche   ed integrazioni,  scade  il  sessantesimo   giorno   successivo all' entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In relazione al  disposto  del  precedente  articolo  23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1986-1988  e  del  bilancio  per   l' anno  1986  viene modificata  sostituendo  la  locuzione  &lt;&lt;   per     l' avvio dell' attività di risanamento e  ricostruzione  delle  zone colpite  &gt;&gt; con la seguente: &lt;&lt;   per  la  ricostituzione  del tessuto civile e sociale dei centri colpiti  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Gli  oneri  previsti  dal  punto  5)  del   primo   comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni,  così  come aggiunto con il secondo  alinea   dell' articolo  23,  fanno carico al capitolo 6032  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del bilancio per   l' anno  1986,  la  cui  denominazione  viene integrata con la locuzione &lt;&lt;  nonché per il mutamento della destinazione d' uso  degli  edifici  accompagnato  da  opere edilizie di  ristrutturazione,  ampliamento,  completamento, adattamento e di miglioramento  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste  dal  precedente  articolo  30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986 viene istituito al  Titolo  II  -  Sezione  III - Rubrica n.  2 - Segreteria generale straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il  capitolo  6046 con la denominazione: &lt;&lt;  Erogazione agli aventi  diritto  ai contributi ventennali  previsti  dalle  leggi  regionali  n. 30/1977  e  n.  63/1977  e   successive   modificazioni   ed integrazioni,  di   annualità   capitalizzate   al   valore attuale  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo,  dal  capitolo  6991 - &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato  capitolo  6046  potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n.  84.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 30 e  del   terz' ultimo  comma  del precedente articolo 31 fanno carico al  capitolo  851  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Le entrate derivanti dall' applicazione del disposto  del terzo comma del precedente articolo  31  saranno  introitate sul capitolo 672 dello stato di previsione dell' entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del  bilancio per l' anno 1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43  fanno carico  -  per  quanto  riguarda  il   completamento   degli interventi di recupero statico e funzionale  -  al  capitolo 6032 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986 e - per quanto riguarda il completamento  degli interventi di ricostruzione - al capitolo 6033 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  44  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986 viene istituito al  Titolo  II  -  Sezione  III - Rubrica n.  2 - Segreteria generale straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il  capitolo  6047 con la denominazione: &lt;&lt;   Rimborso  ai  Comuni  delle  spese sostenute per il recupero statico e  funzionale  di  edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 1976  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  100  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo,  dal  capitolo  6991 - &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato  capitolo  6047  potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n.  84.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste  dal  precedente  articolo  59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000  milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986 viene istituito al  Titolo  II  -  Sezione  III - Rubrica n.  2 - Segreteria generale straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il  capitolo  6048 con la denominazione: &lt;&lt;  Anticipazione  ai  soggetti  aventi titolo dell' indennità di occupazione temporanea delle aree destinate   ad   insediamenti   abitativi    di    carattere provvisorio, nonché adibite  a  deposito  di  materiale  di risulta  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo,  dal  capitolo  6991 - &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato  capitolo  6048  potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n.  84.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri derivanti   dall' applicazione  del  precedente articolo 63 fanno carico al  capitolo  755  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  70  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno 1986  viene  istituito  al  Titolo  I  -  Sezione  I - Rubrica n.  2 - Segreteria generale straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli - Categoria IV -  il  capitolo  806 con la denominazione: &lt;&lt;   Rimborso  ai  Comuni  degli  oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell' Autorità giudiziaria, a pronunce arbitrali ed a giudizi  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500  milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo,  dal  capitolo  6991 - &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul  precitato  capitolo  806  potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n.  84.</p><p style="text-align: justify;">Sul medesimo capitolo 806 viene,  altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500  milioni  cui si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; -  dello  stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.</p></p></p></body></html>