Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 73
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 74
 
Le domande di cui al quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 129, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 76
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata da uno dei condomini, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la pluralità dei condomini dell' edificio, vale come domanda presentata da ciascuno di essi.
Art. 77
 
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ed appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.
Art. 78
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
Art. 79
 
Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi ovvero in favore di soggetti legati all' alienante da vincolo di parentela o di affinità.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 80
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 81
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall' articolo 57 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatte valide agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
Art. 82
 
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 165, comma 7, L. R. 50/1990
Art. 84
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché il termine per la presentazione del programma degli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli 68, primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, scade il sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 85
 
In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> con la seguente: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>.
Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto con il secondo alinea dell' articolo 23, fanno carico al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché per il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento >>.