Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali
20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 28
In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, manifestata fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della stipulazione del contratto d' appalto, non comporta l' addebito delle spese di progettazione qualora l' interessato abbia fruito di un reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare inferiore a lire 40.000.000.
Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.
Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 30
È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all' avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda - da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria -, determinato al valore attuale calcolato al saggio d' interesse del dieci per cento.
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L' operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d' interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 90, comma 1, L. R. 26/1988
2 Derogata la disciplina del settimo comma da art. 47, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996
4 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 39, comma 3, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 31
 
I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai successori a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per causa di morte, nella titolarità degli immobili assistiti da contributo.
La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all' originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.
In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le disposizioni ivi contenute valgano non solamente per i beneficiari diretti del contributo, ma anche per i loro successori universali per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell' entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, i quali risultino conformi alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nei testi risultanti rispettivamente dagli articoli 10 e 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non comportano decadenza dai benefici regionali.
I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonché alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi, la certificazione dello stato di attuazione dell' opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d' urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare è privato definitivamente del possesso dell' immobile.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 63, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 63, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 161, comma 1, L. R. 50/1990
4 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 48, comma 1, L. R. 37/1993
5 Ottavo comma sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
7 Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
8 Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
Art. 34
 
Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l' approvazione della variante di progetto in corso d' opera, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all' articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità richiesto dalle disposizioni vigenti.
Art. 35
 
La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sospende i procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze previste dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto opere sanabili.
Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.
L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.
In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, la convalida delle provvidenze già assentite ovvero la definizione favorevole dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, hanno luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere, così come realizzate, secondo le disposizioni vigenti per la ricostruzione delle zone terremotate.
Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico - edilizia.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente.
Note:
1 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 63, comma 1, L. R. 50/1990