Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 82
 
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.