Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarą deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991