Art. 69
Le disposizioni previste dall'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.