Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 66
 
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, č prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, cosė come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.