Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 62
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontą del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi gią concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.