Art. 57
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.
La domanda di contributo č integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalitā del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilitā dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato
articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996