Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 50
 
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.