Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 45
 
Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato un alloggio dopo gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres. qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente all' 1 giugno 1978.
Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:
a) i negozi che non attengono all' acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;
b) ( ABROGATA ).

Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di acquisto va presentato entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di contributo disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell' interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati assunti anteriormente alla predetta data.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 64, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 65, comma 1, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del settimo comma da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 24/1989
5 Integrata la disciplina del decimo comma da art. 8, comma 1, L. R. 24/1989
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 50/1990
7 Parole soppresse al terzo comma da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
8 Le disposizioni della lettera b) di cui al terzo comma, gia' soppressa dall' articolo 66, comma 3, L.R. 50/90, sono ritenute inapplicabili sin dalla loro entrata in vigore dall' articolo 50, comma 1, L.R. 37/93.
9 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, comma 3, L. R. 37/1993