Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 43
 
Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale o di ricostruzione di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi rimasti sospesi a cagione delle difficoltà finanziarie incontrate dal beneficiario.
Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - agli edifici per il cui recupero o ricostruzione siano stati concessi i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.
Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.
Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell' importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché dell' importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.