In deroga a quanto disposto dall'
articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia concessi i contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, con estensione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale, purché alla data del 9 luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della più volte richiamata
legge regionale n. 30 del 1977.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.