Art. 36
Nei casi previsti dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietą o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia gią avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.
I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'
articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002