Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l' approvazione della variante di progetto in corso d' opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'
articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'
articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità richiesto dalle disposizioni vigenti.