Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 31
 
I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai successori a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per causa di morte, nella titolarità degli immobili assistiti da contributo.
La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all' originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.
In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le disposizioni ivi contenute valgano non solamente per i beneficiari diretti del contributo, ma anche per i loro successori universali per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell' entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, i quali risultino conformi alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nei testi risultanti rispettivamente dagli articoli 10 e 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non comportano decadenza dai benefici regionali.
I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonché alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi, la certificazione dello stato di attuazione dell' opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d' urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare è privato definitivamente del possesso dell' immobile.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 63, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 63, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 161, comma 1, L. R. 50/1990
4 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 48, comma 1, L. R. 37/1993
5 Ottavo comma sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
7 Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
8 Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009