Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 30
È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all' avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda - da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria -, determinato al valore attuale calcolato al saggio d' interesse del dieci per cento.
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L' operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d' interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 90, comma 1, L. R. 26/1988
2 Derogata la disciplina del settimo comma da art. 47, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996
4 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 39, comma 3, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002