L'
articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
- al primo comma, punto 4, le parole << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
<< 5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento. >>.