Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 19
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti anche in diverso Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988