Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 14
 
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990