Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
2 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
CAPO I
 Norme integrative
della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 2
 
Per le convenzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell' entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.
Art. 4
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 6
 
All' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.

Art. 7
 
I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
CAPO II
Art. 11
 
In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall' articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso in sede di approvazione dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 167, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 14
 
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 15
 
L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l' articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
- al secondo comma, le parole << entro sei mesi >> e le parole << non oltre quattro anni >> sono rispettivamente sostituite dalle parole << entro due anni >> e << non oltre sei anni >>;
- il terzo comma è sostituito dal seguente:<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi. >>.

Art. 16
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi sussistente anche qualora il nucleo originario non abbia fruito, per qualsiasi motivo, del contributo cui avrebbe avuto diritto.
Art. 18
 
I contributi di cui all' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell' importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L' importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Art. 19
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall' entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti anche in diverso Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 21
 
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:
- al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >>;
- al settimo comma, le parole << dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge. >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. >>;
- il nono comma è sostituito dal seguente:<< L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>;
<< Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma. >>;
- al sedicesimo comma, dopo le parole << anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata >>, sono aggiunte le parole << ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell' attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio >>.

Art. 23
 
L' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
- al primo comma, punto 4, le parole << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> sono sostituite dalle seguenti: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
<< 5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento. >>.

Art. 25
 
I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati per la realizzazione di opere ed impianti pubblici su aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio della dichiarazione prevista dall' articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito dall' articolo 26 della presente legge, sempreché l' opera o l' impianto finanziato sia destinato a soddisfare un interesse pubblico sovracomunale.
CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali
20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 28
In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, manifestata fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della stipulazione del contratto d' appalto, non comporta l' addebito delle spese di progettazione qualora l' interessato abbia fruito di un reddito annuo complessivo per l' intero nucleo familiare inferiore a lire 40.000.000.
Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.
Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 30
È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all' avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda - da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria -, determinato al valore attuale calcolato al saggio d' interesse del dieci per cento.
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L' operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d' interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 90, comma 1, L. R. 26/1988
2 Derogata la disciplina del settimo comma da art. 47, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996
4 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 39, comma 3, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 31
 
I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai successori a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per causa di morte, nella titolarità degli immobili assistiti da contributo.
La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all' originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.
In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le disposizioni ivi contenute valgano non solamente per i beneficiari diretti del contributo, ma anche per i loro successori universali per causa di morte nella titolarità dell' immobile.
I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell' entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, i quali risultino conformi alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nei testi risultanti rispettivamente dagli articoli 10 e 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non comportano decadenza dai benefici regionali.
I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonché alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi, la certificazione dello stato di attuazione dell' opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d' urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare è privato definitivamente del possesso dell' immobile.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 63, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 63, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 161, comma 1, L. R. 50/1990
4 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 48, comma 1, L. R. 37/1993
5 Ottavo comma sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
7 Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
8 Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
Art. 34
 
Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l' approvazione della variante di progetto in corso d' opera, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all' articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità richiesto dalle disposizioni vigenti.
Art. 35
 
La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sospende i procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze previste dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto opere sanabili.
Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.
L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.
In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, la convalida delle provvidenze già assentite ovvero la definizione favorevole dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, hanno luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere, così come realizzate, secondo le disposizioni vigenti per la ricostruzione delle zone terremotate.
Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico - edilizia.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente.
Note:
1 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 63, comma 1, L. R. 50/1990
CAPO IV
Art. 36
Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.
Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi esclusa - in via di interpretazione autentica - quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l' accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 37
 
La previsione di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, si applica, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.
Art. 38
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia concessi i contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, con estensione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale, purché alla data del 9 luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della più volte richiamata legge regionale n. 30 del 1977.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, L. R. 50/1990
Art. 39
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi anche sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, in favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Art. 43
 
Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale o di ricostruzione di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi rimasti sospesi a cagione delle difficoltà finanziarie incontrate dal beneficiario.
Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato - anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - agli edifici per il cui recupero o ricostruzione siano stati concessi i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento non può superare l' importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.
Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l' edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.
Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell' importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché dell' importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.
Le domande presentate ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.
Art. 45
 
Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato un alloggio dopo gli eventi sismici ma prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres. qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente all' 1 giugno 1978.
Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:
a) i negozi che non attengono all' acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell' alloggio;
b) ( ABROGATA ).

Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
Per i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di acquisto va presentato entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di contributo disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell' interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati assunti anteriormente alla predetta data.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 64, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 65, comma 1, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del settimo comma da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 24/1989
5 Integrata la disciplina del decimo comma da art. 8, comma 1, L. R. 24/1989
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 50/1990
7 Parole soppresse al terzo comma da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
8 Le disposizioni della lettera b) di cui al terzo comma, gia' soppressa dall' articolo 66, comma 3, L.R. 50/90, sono ritenute inapplicabili sin dalla loro entrata in vigore dall' articolo 50, comma 1, L.R. 37/93.
9 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, comma 3, L. R. 37/1993
CAPO V
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.
Art. 51
 
Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere ivi considerate nei limiti della tariffa professionale.
Art. 55
 
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato:
- le parole << per il quale non sia stato concesso alcun beneficio, >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e >>;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma:<< I contributi eventualmente concessi per un importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato. >>.

Art. 57
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 73, comma 6, L. R. 26/1988
Art. 61
 
L' articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. >>.

Art. 62
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
I compensi di cui all' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l' incarico è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.

A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
4 Ottavo comma abrogato implicitamente da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 65
 
All' articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << fino a dodici semestralità consecutive >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a venti semestralità consecutive >>.
Art. 66
 
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 69
 
Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2 Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4 Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7 Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10 Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11 Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006
Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991
CAPO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 73
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 74
 
Le domande di cui al quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 129, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 76
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata da uno dei condomini, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la pluralità dei condomini dell' edificio, vale come domanda presentata da ciascuno di essi.
Art. 77
 
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ed appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.
Art. 78
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
Art. 79
 
Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi ovvero in favore di soggetti legati all' alienante da vincolo di parentela o di affinità.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 80
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 81
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall' articolo 57 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatte valide agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
Art. 82
 
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 165, comma 7, L. R. 50/1990
Art. 84
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché il termine per la presentazione del programma degli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli 68, primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, scade il sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 85
 
In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> con la seguente: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>.
Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto con il secondo alinea dell' articolo 23, fanno carico al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché per il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento >>.