Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO V
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.
Art. 51
 
Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere ivi considerate nei limiti della tariffa professionale.
Art. 55
 
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato:
- le parole << per il quale non sia stato concesso alcun beneficio, >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e >>;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma:<< I contributi eventualmente concessi per un importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato. >>.

Art. 57
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 73, comma 6, L. R. 26/1988
Art. 61
 
L' articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. >>.

Art. 62
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
I compensi di cui all' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l' incarico è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.

A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
4 Ottavo comma abrogato implicitamente da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 65
 
All' articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << fino a dodici semestralità consecutive >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a venti semestralità consecutive >>.
Art. 66
 
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 69
 
Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2 Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4 Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7 Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10 Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11 Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006
Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991